Il Decreto Casa spiegato: cosa cambia per le case mobili (guida 2026)
Il quadro normativo prima del 2024
Prima del 2024, l’installazione di case mobili in campeggio era area grigia: alcuni Comuni le considerano “manufatti edilizi” e richiedevano CILA o SCIA al campeggio per l’installazione di ogni singola casa mobile. Altri Comuni le consideravano “beni mobili” inclusi nell’autorizzazione globale del campeggio. Risultato: prassi diverse, contenziosi, sentenze del Consiglio di Stato che oscillavano.
Cosa hanno introdotto i decreti
Il D.L. 69/2024 (Salva Casa) e disposizioni collegate hanno consolidato il principio: le case mobili installate in strutture turistico-ricettive all’aperto autorizzate non sono soggette a titoli abilitativi edilizi specifici. Cosa significa in pratica:
- Il campeggio ha già la sua autorizzazione globale; le case mobili installate al suo interno sono “incluse” in quell’autorizzazione
- Il singolo proprietario di casa mobile in campeggio non deve fare alcun iter edilizio
- Le case mobili esistenti pre-2024 sono regolarizzate automaticamente
Cosa NON è cambiato
Importante chiarezza: il decreto NON ha cambiato:
- Casa mobile su terreno privato: continua a richiedere permesso di costruire se installazione permanente. Conta l’uso reale, non i materiali (sentenze Consiglio di Stato confermano)
- Casa mobile su terreno agricolo: rimane vietata come abitazione stabile. Eccezione IAP per uso strumentale
- Residenza: regole non toccate. Si dichiara all’Anagrafe del Comune come prima
- Trasporto e omologazione: regole del Codice della Strada non modificate
Novità 2026: l’autorizzazione paesaggistica salta in campeggio
Fino al maggio 2026 questa era la regola dura: casa mobile in struttura sottoposta a vincolo paesaggistico = autorizzazione paesaggistica preventiva, iter lungo. Dal 27 maggio 2026 non è più così.
Il DPR 73/2026 (Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2026) modifica il DPR 31/2017 ed esclude dall’autorizzazione paesaggistica la collocazione di case mobili, caravan e autocaravan dentro strutture turistico-ricettive all’aperto già autorizzate, a sei condizioni precise (la prima: la struttura deve avere l’autorizzazione paesaggistica riferita anche alle aree attrezzate).
Attenzione a non confondere i due piani: il Decreto Casa toglie il titolo edilizio, il DPR 73/2026 toglie il nulla osta paesaggistico. Presupposti diversi, vanno verificati entrambi. I dettagli, le sei condizioni e cosa fare in pratica nella guida dedicata a case mobili e autorizzazione paesaggistica.
Le sentenze chiave 2024-2026
Sentenze importanti che hanno consolidato l’interpretazione del decreto:
- CdS 2024 n. 7102: il Decreto Casa esenta SOLO le strutture ricettive open-air, non i terreni privati né tantomeno gli agricoli
- Cassazione penale 2024 n. 12874: abitare stabilmente in casa mobile su agricolo configura abuso edilizio penalmente rilevante (decreto non cambia questo)
- TAR Veneto 2025 n. 287: imprenditore agricolo professionale può installare casa mobile come ricovero strumentale, decreto non cambia eccezione
Cosa fare se hai dubbi
- Casa mobile in campeggio: nessuna preoccupazione, sei coperto dal decreto
- Casa mobile su terreno privato: parla con tecnico abilitato del tuo Comune prima di acquistare/installare
- Casa mobile su agricolo: fortemente sconsigliato come abitazione stabile, vedi guida dedicata
- Casa mobile in zona vincolata: dal 27 maggio 2026, se il campeggio è autorizzato anche per le aree attrezzate, niente più nulla osta paesaggistico (DPR 73/2026, 6 condizioni). Fuori da quel caso, autorizzazione preventiva. Vedi la guida sull’autorizzazione paesaggistica
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